DIRITTI MORALI E DIRITTI PATRIMONIALI

Fin dal 1886 le opere letterarie e artistiche sono protette dal “Convegno di Berna per la protezione delle Opere Letterarie e Artistiche”. Secondo questo Convegno “sono oggetto di proprietà intellettuale tutte le creazioni originali letterarie artistiche o scientifiche espresse con qualsiasi mezzo o supporto, tangibile o intangibile, che sia già conosciuto o  inventato in futuro…” “la proprietà intellettuale di un’opera letteraria artistica o scientifica è dell’autore* poiché si tratta di una sua creazione”.

*o dell’avente diritto.

Il Ministero Nazionale dell’Educazione segnala:

“La salvaguardia e l’incentivo del libro e del diritto d’autore rappresentano una sfida per la democrazia”.

“Il libro è prima di tutto opera dell’intelligenza, della creatività e della cultura umana: per questo motivo arricchisce il patrimonio immateriale dell’umanità. Il diritto d’autore,  quale protezione morale e patrimoniale delle opere dell’intelletto e dei suoi creatori, appone il marchio giuridico specificamente riconosciuto per garantirne la massima ricchezza”.

Dal libro “Genesi e evoluzione del Diritto d’Autore”, pubblicato dalla Direzione Nazionale del Diritto d’Autore della Colombia:
“Sono oggetto del Diritto d’Autore tutte le creazioni o manifestazioni dello spirito, materializzate in determinate forme affinché possano essere accessibili alla percezione sensoriale, intendendo come opera ogni espressione personale dell’intelligenza manifestata in una forma intellegibile e originale.

A partire dal principio fondamentale che le idee sono libere e nessuno se ne può appropriare quantunque risultino profondamente innovative, tuttavia il diritto d’Autore subentra a proteggere “la forma” in cui tali idee sono materializzate”.

“Da qui si suddividono le strutture giuridiche di due diritti fondamentali inerenti l’autorato: i diritti morali e i diritti patrimoniali; entrambi garantiscono la protezione che la Legge accorda al creatore dell’opera intellettuale”.

“I diritti morali si traducono in prerogative ampie ed esclusive regolate dalla legge, le cui caratteristiche sono: la durata indefinita, la caratteristica di perpetuità, l’irrinunciabilità e l’inalienabilità. Tali prerogative includono anche la facoltà dell’autore di decidere sulla divulgazione o la non pubblicazione dell’opera stessa, di rivendicarne in qualsiasi momento la paternità, in particolare l’autore ha facoltà affinché si indichi il suo nome in qualsiasi utilizzo che di essa si faccia, oppure nel caso in cui lo stesso voglia occultare totalmente il suo nome (anonimato) o nasconderlo dietro uno pseudonimo; l’autore ha facoltà di opporsi a qualsiasi alterazione, mutilazione o diffamazione che snaturi l’opera o che attenti al suo onore”.

“I diritti patrimoniali concedono l’esclusività all’autore di: riprodurre, comunicare pubblicamente oppure trasformare la propria opera; il diritto di distribuzione che comprende la vendita, l’affitto e il noleggio; il diritto di esportazione. Questi diritti competono in prima istanza all’autore che ne può trasferire la proprietà ad altre persone naturali o giuridiche”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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